TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 24.
(Disposizioni varie per gli enti locali).

Art. 24.
(Disposizioni varie per gli enti locali).

      1. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      1. Identico.

      2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.       2. Identico.
        2-bis. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).
        2-ter. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. A partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma.
      3. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato       3. Identico.

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ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.
      4. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:       4. Identico.

      «Art. 20.1.1 - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

      2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».

      5. Per l'anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

      5. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

        5-bis. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1o gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.
        5-ter. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

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        5-quater. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi.
        5-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.
        5-sexies. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».
        5-septies. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.
        5-octies. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre

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  2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003, resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

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